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Statuto e regolamenti

Lo statuto del Comune di Monasterace

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI       

 

ART.1   IL COMUNE

ART.2   TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE                            

ART.3   STEMMA E GONFALONE                                             

ART.4   LO STATUTO

ART.5   FINALITA’

ART.6   PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE 

ART.7   I REGOLAMENTI                  

               

TITOLO II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

 

ART.8     ORGANI                                                                            

ART.9     DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI         

ART.10   IL CONSIGLIO COMUNALE                                          

ART.11   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  

ART.12   SESSIONI E CONVOCAZIONE                                  

ART.13   VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI, QUORUM FUNZIONALE E STRUTTURALE

ART.14   SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI                                                     

ART.15   PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

ART.16   AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONE DEL CONSIGLIO

ART.17   LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

ART.18   CONSIGLIERI

ART.19   DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI                                                                

ART.20   GRUPPI CONSILIARI                    

ART.21  COMMISSIONI                                                                                                                                                                        

ART.22   GIUNTA COMUNALE

ART.23   COMPOSIZIONE                                                                 

ART.24   NOMINA                                 

ART.25   FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA                                                                      

ART.26   COMPETENZE

ART.27   IL SINDACO                                       

ART.28   FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO                   

ART.29   ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

ART.30   VICE SINDACO

ART.31   MOZIONI DI SFIDUCIA

ART.32   DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO                                  

 

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

 

 

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

 

ART.33    PARTECIPAZIONE POPOLARE                                 

 

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

 

ART.34    ASSOCIAZIONISMO                                                  

ART.35    DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI                                

ART.36    CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI                         

ART.37    VOLONTARIATO                                                        

 

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

 

ART.38    CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ART.39    CONSULTAZIONI                                                       

ART.40    PETIZIONI                                                                    

ART.41    PROPOSTE                                                                   

ART.42    REFERENDUM                                                             

ART.43    ACCESSO AGLI ATTI                                                 

ART.44    DIRITTO DI INFORMAZIONE                                   

ART.45    ISTANZE                                                                      

 

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

 

ART.46    NOMINA

ART.47    DECADENZA

ART.48    FUNZIONI

ART.49    FACOLTA’ E PREROGATIVE

ART.50    RELAZIONE ANNUALE

ART.51    INDENNITA’ DI FUNZIONE

 

 

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

ART.52    DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI   

ART.53    PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE               

ART.54    PROCEDIMENTO AD IMPULSO D’UFFICIO                              

ART.55    DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO     

 

 

 

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

 

ART.56    OBIETTIVI                                                             

ART.57    SERVIZI PUBBLICI COMUNALI                       

ART.58    FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI   

ART.59    AZIENDE SPECIALI                                            

ART.60    STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI        

ART.61    ISTITUZIONI                                                       

ART.62    SOCIETA’.PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA               

ART.63    CONVENZIONI                                                   

ART.64    CONSORZI                                                          

ART.65    ACCORDI DI PROGRAMMA                             

 

 

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

 

 

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

 

ART.66    PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI    

ART.67    ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE       

ART.68    REGOLAMENTO DEGLI UFFICI     

ART.69    DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI                       

 

 

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

 

ART.70    DIRETTORE GENERALE                                              

ART.71    COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE                    

ART.72    FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE                  

ART.73    RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI                      

ART.74    FUNZIONI DEI RESPONSABILI                                  

ART.75    INCARICHI DIRIGENZIALI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE                                   

ART.76    COLLABORAZIONI ESTERNE                            

ART.77    UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO              

 

 

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

ART.78    SEGRETARIO COMUNALE                                   

ART.79    FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE       

 

 

 

 

CAPO IV

LA RESPONSABILITA'

 

ART.80    RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE            

ART.81    RESPONSABILITA' VERSO TERZI                       

ART.82    RESPONSABILITA' DEI CONTABILI                     

 

 

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

 

ART.83    ORDINAMENTO                                                     

ART.84    ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE          

ART.85    AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI      

ART.86    BILANCIO COMUNALE                                        

ART.87    RENDICONTO DELLA GESTIONE                       

ART.88    ATTIVITA' CONTRATTUALE                               

ART.89    REVISORE DEI CONTI                                          

ART.90    TESORERIA                                                            

ART.91    CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE           

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

ART.92  INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI

             PROVINCIALI                         

ART.93  PARERI OBBLIGATORI

 

 

TITOLO  I

 

PRINCIPI GENERALI

 

ART. 1

IL COMUNE

 

Il Comune di Monasterace

a) E’ Ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e della Regione Calabria.

b) E' Ente democratico che crede nei principi e nel futuro politico oltreché economico dell’Europa e si ispira ai principi della pace e della solidarietà umana.

c) Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo solidale e federativo, basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali.

d) Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’Autorità territorialmente e funzionalmente più  vicina ai cittadini.

e) Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali.

f) Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della Comunità.

 

 

ART. 2

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

 

1) Il territorio del Comune di Monasterace si estende per 14,400 Kmq, confina con i Comuni di Stilo e Guardavalle, .

2) La sede comunale è ubicata in Via Calvario

3) Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, normalmente, nella sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4) All'interno del   territorio del    Comune di Monasterace    non è consentito,     per quanto attiene alle   sue   attribuzioni  in  materia,   l'insediamento  di   centrali    nucleari,   di    impianti   vari  o di attività che possano pregiudicare la salute pubblica né lo stazionamento o il transito d’ordigni bellici nucleari, scorie radioattive o depositi anche temporanei di rifiuti speciali (tossici o nocivi).

 

 

ART. 3

STEMMA E GONFALONE

 

1) Il Comune negli atti e nel sigillo s’identifica con il nome di Monasterace.

2) Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del  Presidente della Repubblica n°33  del 13.12.1979  STEMMA: d’argento al torrione di rosso, aperto del campo, murato di nero, torricellato di cinque pezzi merlati alla guelfa, quello centrale più elevato e chiuso. Ornamenti esteriori da Comune.

3) GONFALONE: drappo partito di rosso e bianco riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Monasterace.

Le parti di metallo  ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune  e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati  dai colori nazionali frangiati d’argento

4) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5) La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

 

 

 

ART.  

LO STATUTO

1. Il presente statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta alla comunità di Monasterace ed al Comune che la rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria.

2. Liberamente adottato dal consiglio comunale, lo statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge che disciplina l'ordinamento delle autonomie locali, le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

3. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia, gli istituti di decentramento, partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

4. Il testo dello statuto e le eventuali, successive modifiche sono deliberati dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto o la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

5. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni loro conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa del Comune. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

 

 

 

ART. 5

FINALITA'

 

1) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della Comunità di Monasterace  ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2) Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle Associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività' amministrativa.

3) In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettiva potenzialità, lo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e d’integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della famiglia e della persona improntata alla salvaguardia della salute e solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento d’ogni discriminazione tra gli individui, anche tramite la promozione d’iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alla socializzazione giovanile ed anziana;

g) promozione della funzione sociale della proprietà e dell’iniziativa economica, in particolar modo della piccola e media impresa, nei settori del turismo, dell’agricoltura e dell'agriturismo, della pesca e della piccola industria per la trasformazione dei nostri prodotti, anche attraverso il sostegno a forme d’associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

 

                                  

 

 

 

 

ART. 6

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

 

1) Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2) Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Regione Calabria, con la Provincia di Reggio Calabria, con la Comunità Montana "Stilaro" di Stilo e con tutti gli altri Enti Pubblici, in particolare quelli della Vallata dello Stilaro, dalla Associazione dei Comuni della Locride e con la Circoscrizionale Provinciale.

 

 

ART. 7

I REGOLAMENTI

 

I Regolamenti Comunali costituiscono atti fondamentali del Comune, assunti nel rispetto del presente Statuto e dei principi fissati dalla Legge. Essi sono deliberati dal Consiglio, ad eccezione di quelli di competenza della Giunta Comunale, e disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organi di partecipazione.

I Regolamenti entrano in vigore dopo il favorevole esame da parte dell'organo di controllo.

I Regolamenti non soggetti al controllo entrano in vigore dopo 15 giorni dalla  loro pubblicazione all'albo comunale.

La raccolta e la conservazione dei Regolamenti Comunali è affidata alla segreteria del Comune, che ne cura la sistematica diffusione per materia ai diversi settori o uffici.

 

 

 

 

TITOLO  II

 

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

 

 

 

ART. 8

ORGANI

 

1) Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2) Il Consiglio Comunale è Organo d’indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3) Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni d’Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato

4) La Giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

 

 

 

ART. 9

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

 

1) Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3) Il segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato d’incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane.

4) I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario mentre quelli delle sedute del Consiglio sono firmati dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

 

 

ART. 10

Il CONSIGLIO COMUNALE

 

1) Il Consiglio Comunale è dotato d’autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione, lo Stesso attribuisce la Presidenza del Consiglio comunale al Sindaco o ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta. In sede di prima attuazione, l’elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto; fino alla sua elezione le funzioni sono svolte dal Sindaco.

2) L 'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge;

3) Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

 

 

 

ART. 11

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

1) Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

2) In particolare il presidente:

a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;

b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell’organo;

c) tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;

d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;

e) cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;

3) Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato con le modalità di cui all’articolo 40 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

4) In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, come stabilito dall’articolo successivo, previa diffida, provvede il Prefetto.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 12

SESSIONI E CONVOCAZIONE

 

1) L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2) Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al Bilancio di previsione ed il Rendiconto della Gestione.

3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre; in caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4) La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Sindaco, su richiesta di questi o di almeno un quinto dei Consiglieri; la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.

5) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

6) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta di prima convocazione.

7) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso d’eccezionale urgenza.

9) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento

10) La convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta e presieduta dal Sindaco, sino all’elezione del Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

 

ART. 13

VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI, QUORUM FUNZIONALE E STRUTTURALE.

1) Le sedute del consiglio comunale sono valide, in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, mentre in seconda convocazione necessita la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco..

2) Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti.

3) Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

 

ART. 14

SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

1) Nel consiglio comunale  il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2) Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

 

 

 

ART. 15

PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

1) Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta riservata.

3) Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

 

 

 

 

 

ART. 16

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO

1) Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2) Il consiglio dispone di una sede autonoma ed autosufficiente, nonché di proprie risorse finanziarie e tecniche idonee ad assicurarne il funzionamento.

3) Il regolamento determina la dotazione di sedi, personale, attrezzature, risorse tecniche e finanziarie stabilmente assegnate all’attività del consiglio, individua autonome modalità di gestione delle medesime, stabilisce l’ordinamento degli uffici attraverso i quali si articola il funzionamento dell’organo, l’attività dei suoi componenti e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

 

 

 

ART. 17

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

 

1) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato Politico – Amministrativo.

2) Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3) Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre d’ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.

4) Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato d’attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 5) In caso d’impedimento permanente, dimissioni , decadenza. rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla durata delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

 

 

 

 

 

ART. 18

 

CONSIGLIERI

 

1) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2) Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nella elezione a tale carica ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d’età'.

3) I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tal riguardo il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’Art.7 della legge 07/08/1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco  eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

 

 

 

 

ART. 19

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

 

1) I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2) Le modalità e le forme d’esercizio del diritto d’iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3) I consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini della attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.15 del presente Statuto.

4) Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

 

 

ART. 20

GRUPPI CONSILIARI

 

1) I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale unitamente alle indicazioni del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2) I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti. Tali gruppi possono essere  composti anche da un solo membro.

3) Il regolamento può prevedere la conferma dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

4) I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio Protocollo del Comune;

5) Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato;

6) I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da più di tre Consiglieri, hanno diritto ad un locale comunale per riunirsi, messo a loro disposizione dal Sindaco.

 

 

ART. 21

 

COMMISSIONI

 

1) Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per   fini di controllo, d’indagine, d’inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi d’opposizione.

2) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3) La delibera d’istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 

 

ART. 22

GIUNTA COMUNALE

 

1) La Giunta è Organo d’impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza, della efficienza, dell’efficacia e dell’economicità.

2) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni d’indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

 

 

ART. 23

COMPOSIZIONE

 

1) La Giunta è composta dal Sindaco e da sei Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2) Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, in misura non superiore ad un terzo del numero previsto dal comma 1) del presente articolo, purché dotati dei requisiti d’eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.                            

3) Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

 

 

 

ART. 24

NOMINA

 

1) Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. In caso di successiva approvazione di un nuovo Statuto o di modifica di quello esistente, che preveda un aumento del numero degli Assessori, la nomina di quelli mancanti potrà avvenire dopo l’acquisto di efficacia del nuovo Statuto e la loro presentazione sarà fatta alla prima seduta utile del Consiglio.

2) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio comunale. Gli Assessori revocati o dimissionari, dovranno essere sostituiti entro quindici giorni dalla revoca o dalle dimissioni .

3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, d’affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

 

 

ART. 25

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

 

1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono