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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART.1 IL
COMUNE
ART.2
TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE
ART.3 STEMMA E
GONFALONE
ART.4 LO
STATUTO
ART.5
FINALITA’
ART.6
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
ART.7 I REGOLAMENTI
TITOLO II
ORGANI E LORO
ATTRIBUZIONI
ART.8
ORGANI
ART.9
DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART.10 IL
CONSIGLIO COMUNALE
ART.11
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
ART.12
SESSIONI E CONVOCAZIONE
ART.13
VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI, QUORUM FUNZIONALE
E STRUTTURALE
ART.14
SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI
COMUNALI
ART.15
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
ART.16
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONE DEL CONSIGLIO
ART.17 LINEE
PROGRAMMATICHE DI MANDATO
ART.18
CONSIGLIERI
ART.19 DIRITTI
E DOVERI DEI CONSIGLIERI
ART.20 GRUPPI
CONSILIARI
ART.21 COMMISSIONI
ART.22 GIUNTA
COMUNALE
ART.23
COMPOSIZIONE
ART.24
NOMINA
ART.25
FUNZIONAMENTO DELLA
GIUNTA
ART.26
COMPETENZE
ART.27 IL
SINDACO
ART.28
FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO
ART.29
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
ART.30 VICE
SINDACO
ART.31 MOZIONI
DI SFIDUCIA
ART.32
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL
SINDACO
TITOLO
III
ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
ART.33
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ART.34
ASSOCIAZIONISMO
ART.35
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
ART.36
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
ART.37
VOLONTARIATO
CAPO III
MODALITA'
DI PARTECIPAZIONE
ART.38
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
ART.39
CONSULTAZIONI
ART.40
PETIZIONI
ART.41 PROPOSTE
ART.42
REFERENDUM
ART.43
ACCESSO AGLI
ATTI
ART.44
DIRITTO DI INFORMAZIONE
ART.45
ISTANZE
CAPO IV
DIFENSORE
CIVICO
ART.46 NOMINA
ART.47 DECADENZA
ART.48 FUNZIONI
ART.49 FACOLTA’ E PREROGATIVE
ART.50 RELAZIONE ANNUALE
ART.51 INDENNITA’ DI FUNZIONE
CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART.52
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
ART.53
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
ART.54
PROCEDIMENTO AD IMPULSO D’UFFICIO
ART.55
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO
TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ART.56
OBIETTIVI
ART.57
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ART.58 FORME
DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
ART.59
AZIENDE SPECIALI
ART.60
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
ART.61
ISTITUZIONI
ART.62
SOCIETA’.PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA
ART.63
CONVENZIONI
ART.64
CONSORZI
ART.65
ACCORDI DI PROGRAMMA
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
UFFICI E
PERSONALE
ART.66
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
ART.67
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
ART.68
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI
ART.69
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
CAPO II
PERSONALE
DIRETTIVO
ART.70
DIRETTORE GENERALE
ART.71
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
ART.72
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
ART.73
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART.74
FUNZIONI DEI RESPONSABILI
ART.75
INCARICHI DIRIGENZIALI AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE
ART.76
COLLABORAZIONI ESTERNE
ART.77
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
CAPO III
IL
SEGRETARIO COMUNALE
ART.78
SEGRETARIO COMUNALE
ART.79
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
CAPO IV
LA
RESPONSABILITA'
ART.80
RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
ART.81
RESPONSABILITA' VERSO TERZI
ART.82
RESPONSABILITA' DEI CONTABILI
CAPO V
FINANZA E
CONTABILITA'
ART.83
ORDINAMENTO
ART.84
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
ART.85
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
ART.86
BILANCIO COMUNALE
ART.87
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ART.88
ATTIVITA' CONTRATTUALE
ART.89
REVISORE DEI CONTI
ART.90
TESORERIA
ART.91
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
ART.92
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI
PROVINCIALI
ART.93 PARERI OBBLIGATORI
TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
ART. 1
IL COMUNE
Il Comune di
Monasterace
a) E’ Ente
locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della
Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica
Italiana e della Regione Calabria.
b) E' Ente
democratico che crede nei principi e nel futuro politico
oltreché economico dell’Europa e si ispira ai principi della
pace e della solidarietà umana.
c) Si
riconosce in un sistema statale unitario di tipo solidale e
federativo, basato sul principio dell'autonomia degli Enti
locali.
d)
Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si
colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico
ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi
compreso il gettito fiscale, nonché l'organizzazione dei servizi
pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio
della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica
compete all’Autorità territorialmente e funzionalmente più
vicina ai cittadini.
e) Valorizza
ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali.
f) Realizza,
con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno
della Comunità.
ART. 2
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1) Il
territorio del Comune di Monasterace si estende per 14,400 Kmq,
confina con i Comuni di Stilo e Guardavalle, .
2) La sede
comunale è ubicata in Via Calvario
3) Le
adunanze degli organi collegiali si svolgono, normalmente, nella
sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di
necessità o per particolari esigenze.
4)
All'interno del territorio del Comune di Monasterace non
è consentito, per quanto attiene alle sue attribuzioni
in materia, l'insediamento di centrali nucleari,
di impianti vari o di attività che possano pregiudicare la
salute pubblica né lo stazionamento o il transito d’ordigni
bellici nucleari, scorie radioattive o depositi anche temporanei
di rifiuti speciali (tossici o nocivi).
ART. 3
STEMMA E
GONFALONE
1) Il Comune
negli atti e nel sigillo s’identifica con il nome di
Monasterace.
2) Lo stemma
del Comune è come descritto dal Decreto del Presidente della
Repubblica n°33 del 13.12.1979 STEMMA: d’argento al torrione
di rosso, aperto del campo, murato di nero, torricellato di
cinque pezzi merlati alla guelfa, quello centrale più elevato e
chiuso. Ornamenti esteriori da Comune.
3)
GONFALONE: drappo partito di rosso e bianco riccamente ornato di
ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la
iscrizione centrata in argento: Comune di Monasterace.
Le parti di
metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà
ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con
bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà
rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.
Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati
d’argento
4) Nelle
cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta
sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad
una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia
esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
5) La Giunta
può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune
per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico
interesse.
ART.
LO
STATUTO
1. Il presente statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia
riconosciuta alla comunità di Monasterace ed al Comune che la
rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel
rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla
legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa
primaria.
2. Liberamente adottato dal consiglio comunale, lo statuto
stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge che
disciplina l'ordinamento delle autonomie locali, le norme
fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare
specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e
di partecipazione delle minoranze.
3. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e
dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con gli altri
Comuni e la Provincia, gli istituti di decentramento,
partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni
ed ai procedimenti amministrativi.
4. Il testo dello statuto e le eventuali, successive modifiche
sono deliberati dal consiglio comunale con il voto favorevole
dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza
non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto o
la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il
voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
5. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e
di disciplina delle funzioni loro conferite enuncia
espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile
per l’autonomia normativa del Comune. L’entrata in vigore di
nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme
statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua
lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore delle leggi suddette.
ART. 5
FINALITA'
1) Il Comune
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed
economico della Comunità di Monasterace ispirandosi ai valori
ed agli obiettivi della Costituzione.
2) Il Comune
ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri
soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei
singoli cittadini, delle Associazioni e delle forze sociali ed
economiche all’attività' amministrativa.
3) In
particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione
di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettiva potenzialità,
lo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
b)
promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale
e d’integrazione razziale;
c) recupero,
tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali,
storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela
attiva della famiglia e della persona improntata alla
salvaguardia della salute e solidarietà sociale, in
collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro
di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e)
superamento d’ogni discriminazione tra gli individui, anche
tramite la promozione d’iniziative che assicurino condizioni di
pari opportunità;
f)
promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero
della popolazione, con particolare riguardo alla socializzazione
giovanile ed anziana;
g)
promozione della funzione sociale della proprietà e
dell’iniziativa economica, in particolar modo della piccola e
media impresa, nei settori del turismo, dell’agricoltura e
dell'agriturismo, della pesca e della piccola industria per la
trasformazione dei nostri prodotti, anche attraverso il sostegno
a forme d’associazionismo e cooperazione che garantiscano il
superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
ART. 6
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
1) Il Comune
persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza,
avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2) Il Comune
ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la
cooperazione con i Comuni vicini, con la Regione Calabria, con
la Provincia di Reggio Calabria, con la Comunità Montana "Stilaro"
di Stilo e con tutti gli altri Enti Pubblici, in particolare
quelli della Vallata dello Stilaro, dalla Associazione dei
Comuni della Locride e con la Circoscrizionale Provinciale.
ART. 7
I
REGOLAMENTI
I
Regolamenti Comunali costituiscono atti fondamentali del Comune,
assunti nel rispetto del presente Statuto e dei principi fissati
dalla Legge. Essi sono deliberati dal Consiglio, ad eccezione di
quelli di competenza della Giunta Comunale, e disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organi di partecipazione.
I
Regolamenti entrano in vigore dopo il favorevole esame da parte
dell'organo di controllo.
I
Regolamenti non soggetti al controllo entrano in vigore dopo 15
giorni dalla loro pubblicazione all'albo comunale.
La raccolta
e la conservazione dei Regolamenti Comunali è affidata alla
segreteria del Comune, che ne cura la sistematica diffusione per
materia ai diversi settori o uffici.
TITOLO II
ORGANI E LORO
ATTRIBUZIONI
ART. 8
ORGANI
1) Sono
Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal
presente Statuto.
2) Il
Consiglio Comunale è Organo d’indirizzo e di controllo politico
e amministrativo.
3) Il
Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale
rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni
d’Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato
4) La Giunta
collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del
Comune e svolge attività propositive e d’impulso nei confronti
del Consiglio.
ART. 9
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1) Le
deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola,
con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una
facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità
soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da
questi svolta.
2)
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di
deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici;
la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e
della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le
modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio.
3) Il
segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in
stato d’incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via
temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato
dal Presidente, di norma il più giovane.
4) I verbali
delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal
Segretario mentre quelli delle sedute del Consiglio sono firmati
dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.
ART. 10
Il
CONSIGLIO COMUNALE
1) Il
Consiglio Comunale è dotato d’autonomia organizzativa e
funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera
l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione, lo Stesso attribuisce la Presidenza del
Consiglio comunale al Sindaco o ad un consigliere comunale,
eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta. In sede di
prima attuazione, l’elezione del Presidente viene effettuata
nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore
dello Statuto; fino alla sua elezione le funzioni sono svolte
dal Sindaco.
2) L
'elezione, la durata in carica, la composizione e lo
scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge;
3) Il
Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti
fondamentali previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.
ART. 11
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
1) Al
Presidente del Consiglio sono attribuiti, i poteri di
convocazione e direzione dei lavori e delle attività del
consiglio.
2) In particolare il
presidente:
a) stabilisce l'ordine del
giorno delle adunanze;
b) adotta i provvedimenti
necessari per il funzionamento dell’organo;
c) tutela le prerogative ed
assicura l’esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la
funzione delle minoranze;
d) assicura adeguata e
preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le
questioni sottoposte al consiglio;
e) cura la costituzione,
vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può
partecipare alle sedute delle medesime;
3) Le
funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal
consigliere anziano individuato con le modalità di cui
all’articolo 40 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.
267.
4) In caso
di inosservanza degli obblighi di convocazione, come stabilito
dall’articolo successivo, previa diffida, provvede il Prefetto.
ART. 12
SESSIONI
E CONVOCAZIONE
1)
L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione
ordinaria o straordinaria.
2) Ai fini
della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle
quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al
Bilancio di previsione ed il Rendiconto della Gestione.
3) Le
sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre; in
caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un
anticipo di almeno 24 ore.
4) La
convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio o, in sua
assenza, dal Sindaco, su richiesta di questi o di almeno un
quinto dei Consiglieri; la riunione deve tenersi entro 20 giorni
e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti
proposti purché di competenza consiliare.
5) La
convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le
questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel
domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve
risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto
può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno
due giorni dopo la prima.
6)
L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da
trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la
convocazione è sottoposta alle condizioni di cui al comma
precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del
giorno in cui è stata convocata la seduta di prima convocazione.
7) L'elenco
degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo
pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito
per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato
in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8) La
documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere
messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro
giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno
due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno
dodici ore prima nel caso d’eccezionale urgenza.
9) Le sedute
del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento
10) La
convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per
il suo rinnovo viene indetta e presieduta dal Sindaco, sino
all’elezione del Presidente del Consiglio, entro dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi
entro 10 giorni dalla convocazione.
ART. 13
VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE
DELIBERAZIONI, QUORUM FUNZIONALE E STRUTTURALE.
1) Le sedute del consiglio comunale sono valide, in prima
convocazione con la presenza della metà dei consiglieri
assegnati, mentre in seconda convocazione necessita la presenza
di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente,
senza computare a tal fine il sindaco..
2) Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto
favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti.
3) Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto
richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari
modalità di votazione.
ART. 14
SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI
CONSIGLIERI COMUNALI.
1) Nel consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto.
2) Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi
dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del
provvedimento di sospensione, procede alla temporanea
sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle
funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La
supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a
norma del comma 1.
ART. 15
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
1) Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si
riunisce in seduta riservata.
3) Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di
particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio comunale
può essere convocato - relativamente alla discussione su tali
argomenti in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i
cittadini, con diritto di parola.
ART. 16
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E
FUNZIONALE DEL CONSIGLIO
1) Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa.
2) Il consiglio dispone di una sede autonoma ed autosufficiente,
nonché di proprie risorse finanziarie e tecniche idonee ad
assicurarne il funzionamento.
3) Il regolamento determina la dotazione di sedi, personale,
attrezzature, risorse tecniche e finanziarie stabilmente
assegnate all’attività del consiglio, individua autonome
modalità di gestione delle medesime, stabilisce l’ordinamento
degli uffici attraverso i quali si articola il funzionamento
dell’organo, l’attività dei suoi componenti e dei gruppi
consiliari regolarmente costituiti.
ART. 17
LINEE
PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1) Entro
il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la
Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare durante il mandato Politico –
Amministrativo.
2)
Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le
integrazioni, gli adeguamenti, e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate
dal regolamento del Consiglio Comunale.
3) Con
cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte
del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30
settembre d’ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad
integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche che dovessero
emergere in ambito locale.
4) Al
termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco
presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione
dello stato d’attuazione e di realizzazione delle linee
programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione
del Consiglio Comunale, previo esame del grado di realizzazione
degli interventi previsti.
5) In caso
d’impedimento permanente, dimissioni , decadenza. rimozione,
decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio
Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla
durata delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal
vice Sindaco.
ART. 18
CONSIGLIERI
1) Lo stato
giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono
regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla
quale costantemente rispondono.
2) Le
funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che, nella elezione a tale carica ha ottenuto il maggior numero
di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano
d’età'.
3) I
Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre
volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati
decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
A tal
riguardo il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, a
seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da
parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell’Art.7 della legge 07/08/1990 n. 241, a
comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il
Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione
scritta, che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20,
decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo
termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da
parte del Consigliere interessato.
ART. 19
DIRITTI E
DOVERI DEI CONSIGLIERI
1) I
Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2) Le
modalità e le forme d’esercizio del diritto d’iniziativa e di
controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal
regolamento del Consiglio Comunale.
3) I
consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del
Comune nonché dalle aziende istituzioni o Enti dipendenti, tutte
le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio
mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal
regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti,
anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai
fini della attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei
casi specificatamente determinati dalla legge.
Inoltre essi
hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco un’adeguata e
preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo,
anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di
cui al successivo art.15 del presente Statuto.
4) Ciascun
Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di
convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione
ufficiale.
ART. 20
GRUPPI
CONSILIARI
1) I
consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto nel regolamento del Consiglio Comunale unitamente alle
indicazioni del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti
tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono
individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed
i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla
Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2) I
Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non
corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati
eletti. Tali gruppi possono essere composti anche da un solo
membro.
3) Il
regolamento può prevedere la conferma dei Capigruppo e le
relative attribuzioni.
4) I
Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato
addetto all'ufficio Protocollo del Comune;
5) Ai
Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una
copia della documentazione inerente agli atti utili
all'espletamento del proprio mandato;
6) I Gruppi
Consiliari, nel caso siano composti da più di tre Consiglieri,
hanno diritto ad un locale comunale per riunirsi, messo a loro
disposizione dal Sindaco.
ART. 21
COMMISSIONI
1) Il
Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione,
Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di
controllo, d’indagine, d’inchiesta, di studio. Dette Commissioni
sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio
proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi
funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita
ai consiglieri appartenenti ai gruppi d’opposizione.
2) Il
funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata
delle Commissioni verranno disciplinate con apposito
regolamento.
3) La
delibera d’istituzione dovrà essere adottata a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio.
ART. 22
GIUNTA
COMUNALE
1) La Giunta
è Organo d’impulso e di gestione amministrativa, collabora col
Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai
principi della trasparenza, della efficienza, dell’efficacia e
dell’economicità.
2) La Giunta
adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed
in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal
Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le
funzioni d’indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti.
3) La Giunta
riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
ART. 23
COMPOSIZIONE
1) La Giunta
è composta dal Sindaco e da sei Assessori di cui uno è investito
della carica di Vice Sindaco.
2) Gli
Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono
tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio,
in misura non superiore ad un terzo del numero previsto dal
comma 1) del presente articolo, purché dotati dei requisiti
d’eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed
esperienza tecnica, amministrativa o
professionale.
3) Gli
Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio
ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
ART. 24
NOMINA
1) Il Vice
Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal
Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli
indirizzi generali di governo. In caso di successiva
approvazione di un nuovo Statuto o di modifica di quello
esistente, che preveda un aumento del numero degli Assessori, la
nomina di quelli mancanti potrà avvenire dopo l’acquisto di
efficacia del nuovo Statuto e la loro presentazione sarà fatta
alla prima seduta utile del Consiglio.
2) Il
Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione
motivata al Consiglio comunale. Gli Assessori revocati o
dimissionari, dovranno essere sostituiti entro quindici giorni
dalla revoca o dalle dimissioni .
3) Le cause
di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca,
sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte
della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco
rapporti di parentela entro il terzo grado, d’affinità di primo
grado, di affiliazione ed i coniugi.
4) Salvi i
casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica
fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del
rinnovo del Consiglio Comunale.
ART. 25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1) La Giunta
è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla
l’attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno
delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai
singoli Assessori.
2) Le
modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono
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